UNA PROPOSTA DI COSTITUZIONE DEMOCRATICA
(Primi articoli)
Art. 1
L'Italia è una Repubblica fondata sulla coesistenza di due soggetti sovrani: il singolo cittadino, che si esprime con volontà personale, e tutti i cittadini nel loro insieme, che si esprimono con volontà maggioritaria.
È compito primario della Comunità armonizzare le due sovranità.
Art. 2
Il cittadino è sovrano quando si trova nelle condizioni di poter esercitare i diritti democratici fondamentali, che sono: libertà (di parola, di pensiero, di movimento, di associazione, di partecipazione diretta e responsabile all'attività legislativa a tutti i livelli), istruzione, informazione, reddito, servizi essenziali, sicurezza psico-fisica, salute, autonomia morale.
È compito primario della Repubblica far sì che tutto quanto espresso al comma precedente sia concretamente garantito ad ogni cittadino, nessuno escluso.
Il cittadino sovrano non ha potere sulla volontà della maggioranza.
Art. 3
La sovranità della Repubblica corrisponde alla volontà della maggioranza, che verrà espressa secondo le modalità indicate nella presente Costituzione.
La volontà della maggioranza ha potere su tutto, ad eccezione che sulle condizioni indicate nell’art. 2, che stanno alla base della sovranità del cittadino.
Art. 4
Le due sovranità di cui si parla nell’art. 1 sono di pari valore e trovano il loro punto di compromesso nel principio di sussidiarietà così espresso: non solo lo Stato non dovrà intromettersi in ciò che l’individuo sia in grado di fare da solo (sussidiarietà negativa), ma dovrà adoperarsi per metterlo in grado di fare autonomamente sempre più cose (sussidiarietà positiva).
Art. 5
Consapevole che la propria sovranità si fonda sulla crescita personale, il cittadino si assume come dovere primario lo sviluppo dei propri talenti naturali.
Consapevole altresì che la sua sovranità non è assoluta, ma sociale, il cittadino si impegna ad operare sempre in funzione del bene comune, ovvero in modo tale da preservare la Repubblica da cui egli trae i propri diritti.
Art. 6
Al fine di rendere effettivo l’esercizio della sovranità di cui all’art. 2, la Repubblica riconosce a ciascun cittadino, a titolo incondizionato e nei limiti stabiliti dalla legge, che comunque dovranno attestarsi tra il 20-30% del Pil, i seguenti diritti inderogabili:
a) reddito di cittadinanza;
b) servizi essenziali per la sussistenza (abitazione, riscaldamento, acqua, corrente elettrica, telefono);
c) un sistema scolastico e sanitario di base;
d) libero accesso all’informazione e alla partecipazione politica locale.
Art. 7
Per la medesima ragione di cui all’art. precedente, la Repubblica dovrà altresì vigilare affinché:
a) nessun cittadino sia tanto povero da essere costretto a vendersi;
b) nessun cittadino sia tanto ricco da dominare su altri in virtù della sua ricchezza;
c) siano disponibili adeguati spazi locali dove i cittadini possano incontrarsi;
d) siano realizzati sistemi telematici pubblici controllati dai cittadini, che permettano la partecipazione democratica a distanza ed in differita:
e) siano rispettate tutte le opinioni;
f) nessuno osi avanzare la pretesa di essere depositario di verità assolute.
Art. 8
L'informazione è di tutti e per tutti.
Il servizio di informazione deve essere trasparente e aperto a tutti.
I cittadini devono esserne contemporaneamente produttori, fruitori e finanziatori.
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