Il TUEF (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) agli artt. 107 e 108 dichiara la incompatibilità con il mercato interno del cosiddetto “aiuto di Stato“, ossia “qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza“.
La regola fondamentale è che agli Stati è precluso l’aiuto di Stato tranne che per eccezionali ipotesi, quelle specificate dall’art. 107 TUEF.
Tralasciando ogni questione tecnica, il punto essenziale da evidenziare è che lo Stato può intervenire solo a determinate condizioni e avendo quale limite quello di “non falsare o minacciare di falsare la concorrenza“.
Quanto questo possa ritenersi compatibile con i principi presenti nel titolo III della Costituzione italiana (artt. 35 – 47) è tutto da verificare.
In sostanza, il TUEF risponde ad uno dei canoni propri della dottrina economica dell’ordoliberismo, ossia il laissez-faire, il “lasciare fare”, il non interventismo dello Stato nel libero gioco concorrenziale del mercato.
Al contrario, la nostra Costituzione è di tipo interventista, ossia assegno allo Stato una serie di compiti positivi in quanto finalizzati a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese“.
Ai fini della rimozione degli ostacoli, la Repubblica:
- tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
- cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori;
- riconosce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa;
- assicura alle lavoratrici donne gli stessi diritti riconosciuti al lavoratore;
- assicura mezzi adeguati in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaria, disoccupazione involontaria;
- interviene sulla proprietà privata per evitare che si svolga in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;
- assicura la funzione sociale della proprietà e la rende accessibile a tutti;
- riserva allo Stato o espropria determinate imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano preminente interesse generale;
- impone vincoli alla proprietà terriera privata;
- riconosce la funzione sociale della cooperazione;
- tutela il risparmio in tutte le sue forme e favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione.
Privatizzazioni selvagge e divieti di intervento diretto dello Stato nell’economia sono in palese contrasto con i principi fondanti la nostra Repubblica, nella misura in cui non consentono di intervenire al fine della rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione della eguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini.
Di questo dobbiamo discutere, su questo è doveroso prendere posizione.
E almeno fino a quando la nostra Costituzione è quella nel testo voluto dalle Madri e dai Padri Costituenti, sono i trattati che devono essere letti ed applicati in funzione di quanto è previsto nella nostra Carta fondamentale e non viceversa.
E chi opera per invertire questo rapporto, chi agisce per le cessioni di sovranità a favore di un ordinamento europeo creato in aperta violazione dei nostri principi fondamentali calpesta il dovere sancito all’art. 54 Cost.: “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi“.
Alessandro Crociata
Democrazia in Movimento
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